Ufficio affiliato CGN

Interposizione fittizia di manodopera:
termine di decadenza per impugnare il licenziamento illegittimo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 12/2014 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Assotrasporti per conoscere il parere in merito all'interpretazione dell'art. 32, comma 4 lett. d), della L. n. 183/2010 e nello specifico in ordine all' "estensione" del termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso, ad "ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto".

Il Ministero ha ricordato che il riferimento ad "ogni altro caso" include l'appalto non genuino e il distacco illegittimo.

In tali casi il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, entro il medesimo termine di decadenza.
Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell'enunciato termine di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto.

indietro