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Detrazione spese del dietista

In alcuni casi, la normativa fiscale concede, in sede di dichiarazione dei redditi, riduzioni dell'Irpef ai contribuenti che hanno sostenuto particolari tipologie di spese di carattere personale e familiare.

Si tratta sostanzialmente degli:

- oneri detraibili, cioè le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta (attualmente nella misura del 19%), che serve a ridurre direttamente l'imposta lorda che si deve allo Stato;
- oneri deducibili, che servono a diminuire il reddito complessivo su cui si calcola successivamente l'imposta lorda.

Le spese devono essere state effettivamente sostenute nel corso dell'anno, per il quale la dichiarazione stessa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (principio di cassa).
Gli oneri e le spese devono essere stati sostenuti dal contribuente, nel proprio interesse o, in taluni casi, nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Gli artt. 15 e 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, disciplinano gli oneri detraibili, mentre l'art. 10 dello stesso D.P.R. fornisce un'elencazione degli oneri integralmente deducibili.

Per quanto riguarda le prestazioni effettuate da dietisti che, di norma, hanno carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

La documentazione necessaria per fruire della detrazione, è costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico.
Anche le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, sono spese mediche detraibili, a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

La documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef, è costituita dalla fattura della struttura autorizzata e dalla prescrizione del medico.

In altre parole, spetta la detrazione esclusivamente per le spese mediche e di assistenza specifica e per le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere (art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir).
In particolare, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, è ammissibile la detrazione qualora le prestazioni stesse che siano collegate alla cura di una patologia e siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
L’attività del dietista è disciplinata dal decreto 14 settembre 1994 del Ministero della Sanità.
Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.
Pertanto, per fruire della detrazione in oggetto, sarà necessario produrre la fattura del dietista e la prescrizione del medico (circolare 17/E del 2006).


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