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Detrazione elettrodomestici

La detrazione, di cui all’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica.

Nella versione originaria, il decreto “limitava” l’agevolazione in esame all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Con la legge di conversione del decreto, l’agevolazione è stata estesa, altresì, alle spese sostenute (dal 6 giugno 2013 - data di entrata in vigore del decreto - al 31 dicembre 2013) per l’acquisto di grandi elettrodomestici, purché rientranti nella categoria A+, A, per i forni. In merito alla data, entro la quale devono essere sostenute le spese d’arredo, la Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha specificato che:

“[...] rileva la circostanza, in precedenza evidenziata, della stretta connessione tra la fruizione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione e la fruizione della detrazione in esame, da cui consegue che il 31 dicembre 2013 (prorogata al 31.12.2014) è la data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per poter fruire della detrazione”. Il citato documento di prassi, inoltre, chiarisce che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Sebbene la norma non lo preveda espressamente, infatti, tale requisito deve ritenersi implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento.

Detto effetto di stimolo, infatti, non sarebbe ottenibile qualora l’agevolazione fosse applicabile alle spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati.
La Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha chiarito che, il “collegamento” tra acquisto di mobili/grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente.
Ai fini della fruizione del beneficio, i beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria sostiene che l’acquisto dei beni in esame, è agevolabile anche se i beni stessi sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia, comunque, oggetto di detti interventi edilizi.
È, dunque, possibile usufruire della detrazione solo nell’ipotesi in cui l’acquisto di un elettrodomestico avvenga in presenza di lavori di ristrutturazione nell'immobile oggetto della specifica agevolazione fiscale.
Lo sconto Irpef, calcolato nella misura del 50% su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro, spetta, infatti, per l’acquisto di mobili, nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, solo qualora gli stessi siano destinati all'arredo dell'immobile residenziale oggetto di ristrutturazione (art. 16 del D.L. 63/2013, comeconvertito dalla L. 90/2013).

La detrazione andrà ripartita in dieci quote annuali. Sarà, peraltro, necessario eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.


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