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Rivalutazione assegno di mantenimento

Nel modello Unico l’indicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righi diversi, in quanto differiscono nel loro trattamento tributario.

L’assegno di mantenimento, ai sensi della lett. c), del comma 1 dell’art. 10 del Tuir, è deducibile solo per la parte spettante al coniuge.

Tale quota, se non è diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50% dell’importo totale.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n.42, infatti, se la sentenza dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare, pertanto è deducibile nella misura del 50%.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autoritàgiudiziaria.

La formulazione adottata dalla norma e in particolare il riferimento ai soli assegni periodici, impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione.
Un’interpretazione che vada al di là del tenore testuale della norma sarebbe infatti in contrasto con il principio di tassatività degli oneri deducibili (Circolare12 giugno 2002, n. 50, punto 3.1).
D’altro canto il coniuge che percepisce l’assegno periodico deve dichiararlo nel quadro RC, Sezione II, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tale tipologia di reddito, inoltre, è attribuita la detrazione spettante per i redditi di pensione percepiti da soggetti di età inferiore a 75 anni, senza alcun rapporto a giorni.

L’assegno alimentare ai sensi della successiva lett. d), è, invece, deducibile per il suo intero importo (Circolare 12 maggio 2000, n. 95, punto 1.5.2).

L’assegno alimentare può essere di due tipi:

1) assegno periodico (rendite, vitalizi, ecc.), corrisposto a terzi a seguito di testamento o in adempimento a disposizioni contenute nell’atto di donazione;

2) assegno alimentare, deducibile nella misura in cui risulti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria (assegni corrisposti alle persone indicate all’art. 433 C.c., quali coniuge, figli, genitori, ecc.).

Per tale tipologia di assegni si può fruire interamente della deduzione e va indicato al rigo dedicato agli “altri oneri deducibili”.

La legge prevede la deducibilità dal reddito dell’assegno di mantenimento nella misura in cui risulti dal provvedimento dell’autorità giudiziaria (art. 10,comma 1, lettera c, del Tuir).
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell'assegno.
È, invece, esclusa tale possibilità, qualora il coniuge, volontariamente, versi un importo ulteriore al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di tale meccanismo di rivalutazione (risoluzione n. 448/E del 2008).


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