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Agevolazione prima casa: criteri diversi per atti soggetti ad IVA o a imposta proporzionale

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CRITERI DIVERSI PER ATTI SOGGETTI A IVA E ATTI SOGGETTI A IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO

L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:

→ l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
→ l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2% (a partire dal 1° Gennaio 2014), in luogo della più onerosa aliquota del 9%.

Da tener presente, inoltre, che l’agevolazione “prima casa” consente l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa (200 euro a partire dal 1° Gennaio 2014), in luogo delle aliquote proporzionali, per gli eredi o i donatari di abitazioni oggetto di successione o donazione, in presenza dei requisiti “prima casa”.

In tutti i casi citati, l’ottenimento dell’agevolazione in questione dipende dal rispetto di determinati requisiti.
In particolare:
→ non deve trattarsi di immobile di lusso: l’individuazione degli immobili di lusso avviene con criteri diversi a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro;
→ devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla nota II-bis) all’articolo 1, della tariffa, parte prima,allegata al D.P.R. 131/1986.



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